Art. 2.

      1. Il sistema di rilevazione precoce dei rischi di povertà è strutturato in due componenti fondamentali: gli indicatori quantitativi e gli indicatori di contesto.
      2. Gli indicatori quantitativi forniscono una valutazione teorica della relazione funzionale tra benessere, bisogni, risorse e capacità di utilizzare in modo proficuo queste ultime. Ai fini dell'impiego di tali indicatori e tenuto conto della impossibilità pratica di misurare la capacità di far buon uso delle risorse, si considera il benessere quale rapporto esclusivamente tra risorse e bisogni, intendendosi per le risorse le spese per beni di consumo e il reddito pro-capite. I bisogni sono stimati in base alle caratteristiche familiari utilizzando un coefficiente di equivalenza, il quale indica, rispetto alla famiglia standard di riferimento, composta da due persone, di quanto necessita una famiglia con caratteristiche diverse per godere dello stesso tenore di vita. I coefficienti di equivalenza sono i seguenti:

          a) famiglia composta da una persona: 0,60;

          b) famiglia composta da due persone: 1,00;

          c) famiglia composta da tre persone: 1,33;

          d) famiglia composta da quattro persone: 1,63;

          e) famiglia composta da cinque persone: 1,90;

          f) famiglia composta da sei persone: 2,16;

          g) famiglia composta da sette o da più persone: 2,40.

      3. Al fine di individuare la soglia di povertà e la soglia di allerta sociale, entro le quali si collocano le posizioni di rischio di povertà, sono utilizzate le seguenti variabili economiche:

          a) reddito disponibile netto;

 

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          b) spesa complessiva;

          c) spese per generi alimentari e per bevande non alcoliche;

          d) spese per bevande alcoliche e per tabacchi;

          e) spese per vestiario e per calzature; spese relative all'abitazione, per i servizi di fornitura di acqua, elettricità, gas e di eventuali altri combustibili;

          f) spese per arredo, per elettrodomestici e per manutenzione dell'abitazione; spese per servizi sanitari; spese per trasporti; spese per comunicazioni;

          g) spese per servizi e beni ricreativi e culturali; spese per istruzione; spese per alberghi, per ristoranti e per altri servizi del settore turistico e della ristorazione; spese per beni e per servizi di natura diversa da quelli elencati al presente comma;

          h) numero di automobili possedute dal nucleo familiare;

          i) numero dei componenti del nucleo familiare;

          l) numero di soggetti ultrasessantacinquenni appartenenti al nucleo familiare o aventi il proprio domicilio presso di esso.

      4. La soglia di povertà è individuata mediante la seguente procedura:

          a) individuazione del valore medio nazionale pro-capite di ciascuna variabile economica indicata al comma 3 rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) risultante per l'anno d'interesse;

          b) assunzione del valore medio nazionale pro-capite di cui alla lettera a) quale parametro di soglia della povertà per la famiglia standard composta da due persone;

          c) calcolo della soglia di povertà per le famiglie composte da un numero variabile di persone, moltiplicando il valore medio nazionale pro-capite per i rispettivi coefficienti di equivalenza.

 

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      5. La soglia di allerta sociale si ottiene maggiorando la soglia di povertà individuata ai sensi del comma 4 del 20 per cento.
      6. I dati forniti dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle aziende sanitarie locali consentono di rilevare il numero di famiglie che rientra nelle soglie di cui ai commi 3, 4 e 5. Tale numero costituisce un indicatore statico di allerta; rapportandolo al totale della popolazione, si ottiene l'indice di diffusione della povertà il quale consente una mappatura territoriale e per categoria lavorativa dell'allerta sociale. Dalla variazione percentuale degli indicatori quantitativi e degli indici di diffusione si ricavano gli indicatori dinamici che servono a monitorare le dinamiche di impoverimento.
      7. Gli indicatori di contesto permettono di inquadrare i fenomeni di allerta sociale in base al contesto socio-culturale del territorio di appartenenza, ai fattori ambientali, alle strutture istituzionali e amministrative, alle reti dei servizi sociali e sanitari accessibili, nonché alla sicurezza al fine della redazione di una mappatura qualitativa dei processi di impoverimento.
      8. Ai fini di cui al comma 7, gli indicatori di contesto per individuare i fattori di rischio sociale e ambientale di macro-aree socio-economiche sono i seguenti:

          a) habitat: scarsa qualità dell'ambiente di vita;

          b) salute: scarsa qualità dei processi di prevenzione e di tutela della salute;

          c) lavoro: inadeguata possibilità di accesso al mondo del lavoro e precarietà della condizione lavorativa;

          d) risorse umane: inadeguate promozione e tutela delle risorse umane e locali;

          e) sicurezza: presenza di forme criminali nel territorio e di altri fattori di

 

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rischio per l'ordine pubblico e per la comunità sociale;

          f) famiglia: elementi di crisi della struttura familiare;

          g) comunicazione: difficoltà di accesso ai mezzi di comunicazione;

          h) pubblica amministrazione: scarsa qualità dei servizi erogati;

          i) rappresentanza: presenza di discriminazione su base sessuale, religiosa, razziale, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;

          l) inserimento sociale: assenza di reti sociali informali;

          m) consumi: difficoltà di accesso a beni e servizi non essenziali.

      9. Per valutare ogni macro-area di rischio di cui al comma 8 si utilizza un insieme di almeno cinque indicatori, che possono differire da un'area all'altra. L'obiettivo finale è la determinazione di un indicatore complessivo di contesto da utilizzare quale coefficiente correttivo degli indicatori quantitativi di cui al comma 2, che può assumere valori maggiori, minori o uguali a uno a seconda che vi siano condizioni al di sopra, al di sotto o esattamente in corrispondenza del livello standard di rischio su base nazionale.
      10. L'analisi dei rischi socio-ambientali è costituita da:

          a) delimitazione territoriale;

          b) selezione dei fenomeni rilevanti;

          c) formazione di gruppi di analisi locali con il compito di rilevare l'evoluzione della situazione di rischio sulle aree territoriali di competenza. Ogni gruppo sarà composto da tre a dieci persone, scelte tra rappresentanti delle amministrazioni locali, membri delle Forze di polizia, assistenti sociali, sacerdoti, ricercatori presso uffici studi con rilevanza regionale, rappresentanti di associazioni della cittadinanza, rappresentanti dei servizi sanitari locali e della dirigenza sanitaria;

 

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          d) interpretazione dei dati ed elaborazione di mappe territoriali per ogni sub-area e per gruppi di sub-aree.

      11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della commissione di cui all'articolo 3, sono ulteriormente specificati gli indicatori di cui al presente articolo, ne sono stabilite le relative modalità di applicazione e si provvede all'eventuale revisione e aggiornamento degli indicatori medesimi, sulla base delle indicazioni fornite dalla citata commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).